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Le gare pubbliche cambiano ancora: ecco le novità del Decreto Correttivo
A poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici è stato modificato in relazione a molti aspetti fondamentali. E’ stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio scorso il cosiddetto “Decreto Correttivo”, composto da 131 articoli, che entreranno in vigore a partire dal 20 maggio 2017.
Risponde
L’Avv. Jacopo Recla
STUDIO LEGALE
BERTACCO RECLADocente del corso GARE d’APPALTO
Perché è importante esaminare con attenzione le novità del Decreto Correttivo?
Le modifiche del Decreto Correttivo – che vanno ad aggiungersi alle Linee Guida che sono state approvate negli ultimi mesi da ANAC, a quelle in corso di approvazione e agli altri atti che danno attuazione al Codice – incidono direttamente sia sulle modalità di formulazione delle offerte, sia sullo svolgimento delle procedure di gara, andando ad introdurre più di 300 modifiche al Codice.
È quindi molto importante essere aggiornati per poter beneficiare delle novità più favorevoli e per evitare di incorrere in errori e possibili contestazioni dovuti alla mancata conoscenza delle nuove previsioni.
Il Decreto Correttivo riguarda anche gli affidamenti diretti con valore inferiore a 40.000 Euro?
Il Decreto Correttivo introduce molte importanti novità proprio in relazione alle procedure per gli affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000, semplificandole ulteriormente rispetto a quanto previsto dal Codice e stabilito da ANAC.
In particolare, viene previsto che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.
Ed inoltre, per partecipare a tali procedura potrà non essere richiesta la presentazione né della garanzia provvisoria, né della garanzia definitiva.
Infine, vengono stabilite ulteriori forme di semplificazione in relazione al contenuto della determina a contrarre, all’accertamento dei requisiti e alla verifica “a campione” in ordine all’assenza dei motivi di esclusione (per gli affidamenti nei mercati elettronici).
Il Decreto Correttivo incide anche sulle modalità pratiche di preparazione della parte amministrativa delle offerte? Sarà quindi necessario adeguare ancora una volta la documentazione di gara alle nuove norme?
Il Decreto Correttivo interviene ancora una volta su questo tema, stabilendo che anche “gli institori e i procuratori generali” devono rendere le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 e introducendo nuove cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l’assenza da parte dei medesimi soggetti.
Queste ulteriori modifiche impongono quindi di valutare con attenzione i soggetti che, all’interno di ciascuna Società, sono tenuti a rendere le dichiarazioni.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Correttivo si rende dunque necessaria una nuova verifica della documentazione di gara, soprattutto se tale verifica non è stata effettuata al momento dell’entrata in vigore del Codice nell’aprile 2016.
È ancora necessario pagare la sanzione pecuniaria in caso di integrazione dell’offerta (soccorso istruttorio)?
Una delle più radicali novità del Decreto Correttivo consiste nell’eliminazione del soccorso istruttorio c.d. “a pagamento”, ossia nella possibilità del concorrente di provvedere all’integrazione di determinati elementi dell’offerta (ad eccezione di quelli relativi all’offerta tecnica ed economica) senza dover pagare la sanzione fino a Euro 5.000 che era prevista in precedenza.
È stata modificata la disciplina del subappalto e dell’avvalimento ?
Contrariamente alle previsioni, il Decreto Correttivo conferma l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, limitandolo alle procedure di gara sopra soglia e a quelle che riguardano “attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”.
Si segnala inoltre la nuova previsione secondo cui non costituiscono subappalto i “contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura” sottoscritti prima dell’indizione della gara.
In relazione all’avvalimento, il Decreto Correttivo ribadisce la massima attenzione al contenuto del contratto e alla sua esecuzione, richiedendo, da un lato, che nel contratto siano specificati, a pena di nullità, i requisiti e le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria e prevedendo, dall’altro lato, la risoluzione del contratto se le prestazioni non sono svolte direttamente dall’impresa ausiliaria.
Il Decreto Correttivo disciplina anche le procedure di gara telematiche e i problemi pratici di malfunzionamento che si possono verificare?
Il Decreto Correttivo stabilisce finalmente in modo espresso le modalità operative che la stazione appaltante deve seguire in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento delle piattaforme telematiche, vale a dire la sospensione e/o proroga del termine di presentazione delle offerte, nonché la possibilità di ritiro e sostituzione delle offerte già presentate.
Quali sono le altre novità che vengono introdotte dal Decreto Correttivo?
Il Decreto Correttivo modifica molte altre norme del Codice, prevedendo la possibile riduzione dei termini di presentazione delle offerte, il rating di impresa, la possibilità di cumulare alcune ipotesi di riduzione degli importi delle garanzie, la necessità di prevedere un “tetto massimo per il punteggio economico entro il 30%” nelle gare da aggiudicare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e la – nota e contestata – modifica delle competenze di ANAC con la soppressione del potere di emanare “raccomandazioni vincolanti”.